Modulistica

Somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, sono le seguenti:

  • avvio /subingresso/ampliamento;
  • cessazione dell’attività.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Agenzia delle Dogane

Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

DESCRIZIONE

Per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, s'intende la somministrazione a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali[1].

I locali di somministrazione devono essere ubicati nella struttura adibita a sede del circolo o ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e all'esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno (D.M. 17/12/92 n. 564).

L’attività, disciplinata dal D.P.R. n. 235/01, dall’art. 3, c.6, lett. e), L. n. 287/91 e dall’art. 64, c.1, D.lgs. n. 59/10, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, di sorvegliabilità dei locali, sicurezza luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).

A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora l'attività di somministrazione sia conferita in gestione a terzi in forma di impresa, il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società o suo delegato, deve possedere i requisiti professionali ex art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010.

Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n. 235/2001;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
  • Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • L. n. 447/1995;
  • D.P.R. n. 227/2011;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’associazione o circolo non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, avente le caratteristiche di ente non commerciale ex artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma di impresa).

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

72

Avvio

Subingresso

Ampliamento

dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004)

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.P.R. n. 235/2001, art.3, c.1

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1

L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e)

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Avvio

Subingresso

Ampliamento

dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

 

D.P.R. n. 235/2001, art.3, c.1

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1

L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e)

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale
  1. Autorizzazione più SCIA unica

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza

 

 

  1. in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione
  1. Autorizzazione più SCIA

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi del presidente dell’associazione

Art. 3, c.2, D.P.R. n. 235/2001

Dati identificativi dell’impresa e qualità rivestita dal titolare[3]

Art. 2195 e 2082 codice civile

Somministrazione diretta o in gestione a terzi

Art. 3, c.2, lett. a) e c.4, D.P.R. n. 235/2001

Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione

Art. 3, c.2, lett. b), D.P.R. n. 235/2001

Sussistenza condizioni ex art. 148 e 149, TUIR[4]

Art. 3, c.2, lett. c), D.P.R. n. 235/2001

Rispetto norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (quando previsto)[5]

Art.3, c.2, lett. d), D.P.R. n. 235/2001

Somministrazione esclusiva a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali

Art. 3, c.1, D.P.R. n. 235/2001

Effettività del rapporto associativo e dell’attività istituzionale ed esclusione della temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa[6];

Art. 3, c.5, D.P.R. n. 235/2001

Obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione successiva all’avvio dell’attività

Art. 3, c.8, D.P.R. n. 235/2001

Possesso requisiti morali e professionali [7]

Art. 71, c. 5 e 6, D.lgs. n. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 Tulps; art. 3, c.4, D.P.R. n. 235/2001

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[8]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Dichiarazione del rappresentante ai fini del Tulps

Art. 8 e 93 Tulps

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[9]

Art. 71, c.5, D.lgs. N. 59/2010

Dichiarazione preposto[10]

Art. 71, c. 5 e 6, D.lgs. N. 59/2010

Possesso requisiti di sorvegliabilità dei locali

D.M. 17 dicembre 1992 n. 563 e art.3, c.2, lett. d), D.P.R. n. 235/2001

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[11]

Documentazione e Segnalazione da allegare alla domanda di Autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda/segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda/segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

q

Copia semplice, non autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata

Sempre obbligatoria

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

In presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante, in caso di somministrazione da parte di soggetti terzi

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre in presenza di un rappresentante

q

SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

Altre Segnalazioni o comunicazioni da allegare alla domanda di Autorizzazione più SCIA unica (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

Richiesta di acquisizione di altre autorizzazioni presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione domanda per il rilascio di altre autorizzazioni

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e, nei casi previsti, di prevenzione incendi.

Requisiti Morali: non possono esercitare commercio e somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia

(D.lgs. n. 159/2011)[12] ovvero a misure di sicurezza”.

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

I requisiti morali devono essere posseduti dal Presidente dell’Associazione/Circolo. Mentre, nell’ipotesi di affidamento a terzi della gestione della somministrazione in forma di impresa: in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, preposto e soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010, in caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.

Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.).[13]

Requisiti specifici:[14] L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[15];
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  4. avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
  5. essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
  • è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
  • oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.

Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Il procedimento autorizzatorio è soggetto al termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (art. 3, c.6, D.P.R. n. 235/01).

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa, fatto salvo il caso di emissioni sonore superiori ai limiti della zonizzazione comunale, in cui l’attività può essere iniziata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere da quando il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .............. giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] la somministrazione di alimenti e bevande deve risultare attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione o del circolo, quali risultanti dallo statuto.

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] In caso di gestione affidata a terzi;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] I requisiti professionali devono essere autocertificati solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa (e se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del Testo unico delle imposte sui redditi). Non è, comunque, necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Devono essere autocertificati solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa. Non è, comunque, necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[10] Solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa e presenza di preposto;

[11] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[12] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alle L. n. 1423/1956 e n. 575/1965, presenti nell’art. 71, c.1, lett. f), D.lgs. n. 59/10, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);

[13] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi é incapace di obbligarsi.

[14] I requisiti professionali devono essere posseduti unicamente nell’ipotesi di affidamento a terzi in forma d’impresa della gestione dell’attività di somministrazione e se il circolo/associazione non rispetta le condizioni previste dagli artt. 148 e 149 Tuir;

[15] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;